Istruzioni sull’esonero contributivo nei settori strategici della transizione digitale ed ecologica

 

L’INPS dà istruzioni operative e contabili sull’esonero contributivo previsto dal D.L. n. 60/2024 per incentivare l’autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica (INPS, circolare 27 novembre 2025, n. 147).

Il Decreto Coesione (D.L. n. 60/2024, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 95/2024), all’articolo 21, ha introdotto un’agevolazione rivolta alle persone disoccupate che non hanno compiuto i trentacinque anni di età e che avviano sul territorio nazionale, a decorrere dal 1° luglio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, un’attività imprenditoriale operante nell’ambito dei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica.

 

La misura dell’incentivo è pari all’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, in relazione alle nuove assunzioni a tempo indeterminato, effettuate dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025, di lavoratori che alla data di assunzione non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età.

 

Il successivo Decreto interministeriale 3 aprile 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 2025, ha dato attuazione a quanto sopra, disponendo su criteri e modalità di accesso al beneficio in commento, nonché sui termini e le modalità di presentazione delle comunicazioni per l’accesso allo stesso anche ai fini del rispetto del limite di spesa.

 

L’INPS, con la circolare in commento, dopo aver riepilogato le condizioni di spettanza dell’esonero contributivo, illustra, tra l’altro, gli adempimenti dei datori di lavoro e le modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell’incentivo nella sezione <PosContributiva> del flusso Uniemens.

 

L’Istituto evidenzia, inoltre, che il decreto attuativo ha identificato i settori in cui deve essere stata avviata l’attività richiamando i codici ATECO a 2 o 3 digit in vigore fino al 31 dicembre 2024, tuttavia, come noto, a decorrere dal 1° gennaio 2025 è entrata in vigore la nuova classificazione ATECO 2025. Pertanto, al fine di attualizzare l’applicazione dei criteri classificatori previsti dal decreto attuativo per l’ammissione al beneficio, l’INPS fornisce in allegato alla circolare l’elenco, concordato con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che individua i corrispondenti codici ATECO 2025.

 

Il datore di lavoro richiedente l’esonero contributivo in argomento deve inoltrare all’INPS la domanda di ammissione all’agevolazione in trattazione, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line reperibile sul sito istituzionale, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) – Incentivi Decreto Coesione- Articolo 21”.

 

Nel modulo di istanza on-line devono essere indicate le informazioni previste dall’articolo 5, comma 2, del decreto attuativo, ovvero:

 

a)  i dati identificativi dell’impresa, con indicazione della data di costituzione, della data di invio all’Ufficio del Registro delle Imprese della Comunicazione Unica per la nascita delle imprese di cui al D.L. n. 7/2007, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 40/2007, nonché degli elementi da cui si evince l’appartenenza alle categorie di attività che possono beneficiare dell’esonero contributivo;

b) i dati anagrafici e lo stato occupazionale di colui che ha avviato l’attività imprenditoriale prima del suddetto avvio. Al riguardo, l’INPS precisa che nell’istanza di richiesta dell’esonero in argomento il soggetto che ha avviato l’attività deve dichiarare la sussistenza dello status di disoccupato alla data di avvio;

c)  i dati identificativi del lavoratore assunto o da assumere;

d) la tipologia di contratto sottoscritto o da sottoscrivere; la percentuale oraria di lavoro;

e)  la retribuzione media mensile che sarà erogata, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, nonché l’ammontare dell’aliquota contribuiva datoriale riferita al rapporto di lavoro oggetto di esonero;

f)   la dichiarazione del datore di lavoro con la quale il medesimo esclude il cumulo con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento con riferimento al singolo lavoratore.

 

Qualora la domanda di riconoscimento dell’incentivo sia inviata per un’assunzione in corso, con conseguente indicazione della relativa comunicazione obbligatoria, l’INPS fornisce, mediante comunicazione in calce al medesimo modulo telematico, l’esito di accoglimento con riconoscimento dell’importo spettante.

 

Diversamente, qualora l’istanza di riconoscimento dell’incentivo in trattazione sia inviata per un’assunzione non ancora effettuata, l’INPS calcola l’ammontare del beneficio spettante, accantona preventivamente le risorse e invia una comunicazione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) o tramite posta elettronica ordinaria (e-mail), qualora non sia disponibile un indirizzo PEC, e una notifica nell’area “MyINPS”, con le quali invita il soggetto interessato a provvedere all’instaurazione del rapporto di lavoro e al conseguente adempimento dell’invio della comunicazione obbligatoria entro il termine perentorio di 10 giorni.

 

Nel suddetto periodo temporale l’INPS consulta quotidianamente l’archivio delle comunicazioni obbligatorie per verificare che la comunicazione Unilav relativa al rapporto da incentivare sia stata effettivamente inviata e accoglie la richiesta di incentivo laddove recepisca la presenza di tale comunicazione.

 

Si ricorda che, considerata la ratio sottesa all’agevolazione, consistente nella volontà di incentivare l’occupazione giovanile stabile, non rientra, fra le tipologie incentivate, l’assunzione con contratto di lavoro intermittente o a chiamata, esclusi anche i rapporti di lavoro domestico e i rapporti di lavoro di apprendistato.