Ricostituzioni delle prestazioni di esodo, arrivano i chiarimenti

 

Fornite anche ulteriori indicazioni operative in materia di assegni straordinari dei Fondi di solidarietà (INPS, messaggio 19 settembre 2024, n. 3078).

L’INPS è intervenuto sul tema delle ricostituzioni delle prestazioni di esodo. In particolare, anche a seguito delle richieste di chiarimento pervenute, l’Istituto ha fornito ulteriori indicazioni operative in merito alla possibilità di ricostituire le prestazioni di esodo in questione, di rideterminare l’importo della prestazione e la sua scadenza, in presenza di contribuzione accreditata a seguito di domanda presentata successivamente all’accesso in esodo come, ad esempio, per la domanda di accredito figurativo per il servizio militare o per la domanda di riscatto/ricongiunzione, non valutata né ai fini della verifica del diritto né della quantificazione dell’importo.

La domanda di ricostituzione

La domanda di prestazione di accompagnamento a pensione è trasmessa telematicamente dal datore di lavoro tramite il “Portale prestazioni esodo”.

Nella domanda sono riportati, oltre ai dati identificativi del datore di lavoro, anche le informazioni relative all’anzianità contributiva maturata dal lavoratore alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, nonché la data fino alla quale il datore di lavoro si impegna a versare la contribuzione correlata.

Per le prestazioni di esodo di cui all’articolo 4, commi da 1 a 7 della Legge n. 92/2012, e all’articolo 41, comma 5-bis del D.Lgs. n. 148/2015, tali informazioni sono certificate dall’INPS prima della chiusura del relativo piano di esodo.

Dato che le prestazioni di esodo sono erogate su richiesta del datore di lavoro che ha l’onere del pagamento delle stesse, non è possibile procedere alla loro ricostituzione né d’ufficio, né su istanza del lavoratore.

La domanda di ricostituzione deve, pertanto, essere presentata esclusivamente dal datore di lavoro esodante, in accordo con il lavoratore.

Inoltre, è consentita la ricostituzione delle prestazioni di esodo, sempre previa domanda da parte del datore di lavoro in accordo con il lavoratore, nel caso in cui:

– dopo la cessazione del rapporto di lavoro, vengano erogate retribuzioni riferite al periodo di lavoro precedente alla cessazione e non considerate al momento della liquidazione in via definitiva della prestazione di esodo;
– nell’estratto contributivo risulti contribuzione non presente al momento della liquidazione in via definitiva della prestazione di esodo.

Nel caso in cui, a seguito dell’accredito di tale contribuzione, possa essere anticipata la scadenza dell’assegno di esodo, la struttura dell’INPS territorialmente competente provvede ad avvisare il datore di lavoro e il lavoratore per concordare l’anticipo della scadenza della prestazione e il relativo versamento della contribuzione correlata. Nel caso di ricostituzione, il modello “TE08” recherà la nuova scadenza della prestazione di accompagnamento a pensione per consentire al lavoratore di presentare in tempo utile la domanda di pensione.

La contribuzione accreditata viene considerata in sede di liquidazione della prestazione pensionistica.

Modalità di trasmissione e modulistica

La domanda di ricostituzione deve essere caricata nella procedura “WEBDOM” in modalità manuale solo a seguito di apposita richiesta presentata dal datore di lavoro tramite posta elettronica certificata (PEC) alla struttura dell’INPS territorialmente competente che gestisce l’assegno di esodo, allegando una dichiarazione, come da fac-simile contenuto nell’Allegato n. 1 alla circolare in commento , opportunamente timbrata e firmata dal legale rappresentante, con la quale lo stesso si fa carico dell’eventuale maggiore onere derivante dalla ricostituzione della prestazione.

Alla domanda deve essere allegato anche il consenso del lavoratore interessato (Fac-simile dell’Allegato n. 2), da acquisire agli atti.

Infine, l’INPS precisa che la modalità di presentazione della domanda illustrata con il messaggio in argomento deve essere utilizzata anche per le casistiche oggetto del messaggio n. 2099/2022.

 

Omesso o ritardato versamento dei contributi, variazione dell’interesse

 

Ridotto al 3,65% il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema dal 18 settembre 2024 (INPS, circolare 16 settembre 2024, n. 89).

La Banca centrale europea (BCE) ha ridotto al 3,65% il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex Tasso Ufficiale di Riferimento (TUR) a decorrere dal 18 settembre 2024.

La variazione incide sulla determinazione del tasso di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, nonché sulla misura delle sanzioni civili (articolo 116, comma 8, lettera a) e lettera b), secondo e terzo periodo, Legge n. 388/2000).

Pertanto, l’interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili ai sensi dell’articolo 2, comma 11 del D.L. n. 338/1989 è pari al tasso del 9,65% annuo e trova applicazione con riferimento alle rateazioni presentate a decorrere dal 18 settembre 2024.

Al riguardo, l’INPS comunica che i piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso di interesse precedentemente in vigore non subiranno modificazioni.

Invece, nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, il nuovo tasso, pari al 9,65%, sarà applicato a partire dalla contribuzione relativa al mese di settembre 2024.

Le sanzioni civili

Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi (lettera a), comma 8, articolo 116, Legge n. 388/2000) la sanzione civile è pari al 9,15% in ragione d’anno (tasso del 3,65% maggiorato di 5,5 punti).

Peraltro, l’INPS evidenzia che per favorire l’adempimento, a decorrere dal 1° settembre 2024, è stata introdotta dall’articolo 30, comma 1, lettera a) del D.L. n. 19/2024, una nuova fattispecie di ravvedimento operoso: se il contribuente effettua il pagamento entro 120 giorni dalla scadenza di legge, in unica soluzione spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, la sanzione sarà calcolata senza la maggiorazione di 5,5 punti, nella misura del 3,65% in ragione d’anno.

Invece, nelle ipotesi di evasione di cui all’articolo 116, comma 8, lettera b), primo periodo, la misura della sanzione civile, in ragione d’anno, è pari al 30% nel limite del 60% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

L’articolo 30, comma 1, lettera b) del citato D.L. 19/2024 è intervenuto anche sulla fattispecie del ravvedimento operoso disciplinata dall’articolo 116, comma 8, lettera b), della Legge n. 388/2000:

– come già previsto anteriormente alle modifiche in vigore dal 1° settembre 2024, in caso di denuncia effettuata spontaneamente, prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, della situazione debitoria entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o dei premi, le sanzioni civili per evasione vengono degradate a omissione calcolata nella misura del 9,15% in ragione d’anno (tasso del 3,65% maggiorato di 5,5 punti) se il versamento avviene in unica soluzione entro il termine di 30 giorni dalla denuncia;

– nel caso il versamento sia effettuato in unica soluzione entro il più ampio termine di 90 giorni dalla denuncia spontanea, la misura delle sanzioni civili dovute è pari all’11,15% in ragione d’anno (tasso del 3,65% maggiorato di 7,5 punti).

Infine, con riferimento all’ipotesi disciplinata dal comma 10 dell’articolo 116, le sanzioni civili sono dovute nella misura dei soli interessi legali di cui all’articolo 1284 del codice civile.

Le sanzioni in caso di Procedure Concorsuali

Infine, tenuto conto che, per effetto della decisione della BCE in trattazione, il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali è superiore all’interesse legale in vigore dal 1° gennaio 2024 (2,5% in ragione d’anno), a decorrere dal 18 settembre 2024 la riduzione delle sanzioni opererà sulla base della misura del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali (ex TUR), pari al 3,65%.

 

Pagamento pensioni all’estero: parte la seconda fase dell’accertamento in vita

 

Dal 20 settembre 2024 saranno spedite le richieste di attestazione dell’esistenza per i pensionati residenti in Europa, Africa e Oceania (INPS, messaggio 11 settembre 2024, n. 3006).   

Al via la seconda fase dell’accertamento dell’esistenza in vita per gli anni 2024 e 2025 per i pensionati residenti in Europa, Africa e Oceania, a esclusione dei Paesi scandinavi e dei Paesi dell’est Europa già interessati dalla prima fase.

Pertanto, a partire dal 20 settembre 2024, Citibank N.A. curerà la spedizione delle richieste di attestazione dell’esistenza in vita nei confronti dei pensionati residenti in Europa, Africa e Oceania, da restituire alla banca entro il 18 gennaio 2025.     

L’INPS informa che, qualora l’attestazione non sia prodotta, il pagamento della rata di febbraio 2025, laddove possibile, avverrà in contanti presso le agenzie Western Union del Paese di residenza e, in caso di mancata riscossione personale o produzione dell’attestazione di esistenza in vita entro il 19 febbraio 2025, il pagamento delle pensioni sarà sospeso a partire dalla rata di marzo 2025.

L’Istituto evidenzia inoltre che, al fine di ridurre il rischio di pagamenti di prestazioni dopo la morte del beneficiario e in una logica di prevenzione delle criticità derivanti dalle eventuali azioni di recupero delle somme indebitamente erogate, alcuni gruppi di pensionati potranno essere interessati dalla verifica generalizzata dell’esistenza in vita indipendentemente dalla propria area geografica di residenza o domicilio.

Infine, il messaggio in commento include i criteri di esclusione per gruppi di pensionati dall’accertamento generalizzato dell’esistenza in vita, le modalità di richiesta delle attestazioni di esistenza in vita e quelle di produzione della prova dell’esistenza in vita (cartacea, via web, riscossione personale presso gli sportelli Western Union), le modalità di richiesta di riemissione delle rate non pagate e il servizio di supporto Citi.

 

 

Giornalisti autonomi: la scadenza della comunicazione dei redditi

 

Entro il 30 settembre 2024 sono tenuti all’obbligo tutti i soggetti che nel 2023 abbiano percepito emolumenti per questa tipologia di attività (INPGI, circolare 5 settembre 2024, n. 7).

I giornalisti iscritti all’INPGI che nel 2023 abbiano percepito redditi svolgendo attività autonoma giornalistica sono tenuti alla comunicazione obbligatoria all’Istituto entro il 30 settembre 2024.

In particolare, tale comunicazione deve essere trasmessa all’INPGI da parte dei soggetti che abbiano svolto attività:

– libero-professionale con partita IVA;
– come attività “occasionale”;
– come partecipazione in società semplici o in associazioni tra professionisti;
– mediante cessione di diritto d’autore.  

L’INPGI rammenta anche che  l’articolo 3 del vigente Regolamento dell’Istituto dispone che il versamento del
contributo soggettivo comporta il riconoscimento di un’anzianità contributiva pari a un anno (12 mesi), solo nel caso in cui il suo importo – compreso l’eventuale contributo aggiuntivo – non risulti inferiore al 12% (ridotto al 6% per i titolari di trattamento pensionistico diretto) del reddito minimo di cui all’articolo 1, comma 3 della Legge n. 233/1990 (per l’anno 2023 pari a 17.504,00 euro). In presenza di un importo inferiore è attribuita una minore anzianità assicurativa – rapportata al predetto importo minimo – ed è riconosciuta, in ogni caso, un’anzianità pari ad almeno una mensilità.  

La procedura per la comunicazione reddituale online indicherà, in ogni caso, le mensilità attribuite in ragione del reddito dichiarato e l’eventuale e facoltativo contributo aggiuntivo necessario per l’attribuzione di un’anzianità pari a 12 mesi

Inoltre, l’importo del contributo a saldo dovuto, così come elaborato dalla procedura online, dovrà essere versato in unica soluzione entro il 31 ottobre 2024. Tuttavia, in fase di inserimento dei propri dati reddituali, il giornalista potrà richiedere che il pagamento sia dilazionato in 3 rate mensili, a partire sempre dal 31 ottobre 2024. 

Nella circolare in commento sono inclusi il riepilogo delle sanzioni per ritardata comunicazione reddituale e le modalità di compilazione della stessa.

Le modalità di comunicazione

La comunicazione reddituale deve essere effettuata esclusivamente in via telematica, collegandosi al sito indicato nella circolare in argomento, già attivo dal 29 luglio 2024, tutti i giorni dalle 8.00 alle 20.00. Per effettuare la comunicazione è necessario identificarsi tramite SPID o CIE.

Altre categorie di soggetti interessati all’obbligo

Sono tenuti alla comunicazione anche coloro i quali – pur non avendo conseguito redditi da attività giornalistica libero professionale – non hanno chiesto di essere sospesi dagli adempimenti contributivi per l’anno 2023. In tal caso, il giornalista interessato – pur dichiarando l’assenza di reddito autonomo – può procedere al versamento del contributo minimo e aggiuntivo utile all’acquisizione dell’anzianità contributiva riferita al 2023, ovvero dichiarare di non voler versare la contribuzione e sospendere così, di fatto, la posizione assicurativa per il solo anno 2023.

Coloro i quali hanno cessato lo svolgimento dell’attività giornalistica libero professionale entro il 31 dicembre 2022 possono sospendere gli adempimenti contributivi INPGI per il 2023 e seguenti, compilando e inoltrando all’Istituto l’apposito modulo di cessazione. In tal caso, l’inoltro di tale comunicazione entro il 30 settembre 2024 esonera il giornalista dall’invio della comunicazione reddituale in questione. 

Infine, non sono tenuti all’invio della comunicazione reddituale i giornalisti che abbiano svolto l’attività professionale esclusivamente nell’ambito di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. Infatti, per questi ultimi, gli adempimenti contributivi sono interamente a carico del committente. In tal
caso, tuttavia, ai fini dell’esonero dall’obbligo di inoltro della comunicazione reddituale, il giornalista che in precedenza è stato assicurato INPGI per altra attività libero professionale (partita IVA, ritenuta d’acconto, cessione diritti d’autore, ecc.) che non vi avesse ancora provveduto deve necessariamente comunicare all’INPGI le modalità con cui svolge la professione attraverso il modulo Dichiarazione di attività.  

I pagamenti

Dopo aver inserito i dati reddituali il sistema consentirà di stampare un resoconto che include il dettaglio degli importi dovuti, le scadenze dei pagamenti ed il fac-simile del Modello F24 Accise con i dati che devono essere riportati per la corretta compilazione e il pagamento.
Tale resoconto ha valore di attestato di avvenuta presentazione: pertanto l’INPGI suggerisce di stamparlo e conservarlo.
Il pagamento, sia in unica soluzione, sia a rate mensili, potrà essere effettuato mediante modello F24 accise o mediante bonifico bancario, motivo per il quale nella circolare in commento sono anche gli opportuni recapiti bancari.

 

Pensionati, il cedolino di settembre 2024

 

Le indicazioni per verificare l’importo erogato e per conoscere le ragioni di eventuali variazioni (INPS, comunicato 19 agosto 2024).

L’INPS ha fornito le informazioni sul cedolino della pensione di settembre 2024, il cui pagamento avverrà con valuta il giorno 2 del mese. L’Istituto rammenta anche che il documento in questione è accessibile tramite servizio online.

Trattenute fiscali

Per quanto riguarda le trattenute fiscali (conguaglio di fine anno 2023, addizionali regionali e comunali, tassazione 2024) l’INPS evidenzia che alla fine del 2023 è stato effettuato il ricalcolo a consuntivo delle ritenute erariali applicate nel corso del medesimo anno di imposta (IRPEF, addizionali regionali e comunali a saldo) sulla base dell’ammontare complessivo delle sole prestazioni pensionistiche erogate dall’Istituto.

Se nel corso dello scorso anno, sulla pensione, sono state applicate mensilmente ritenute erariali in misura inferiore a quanto dovuto su base annua, l’INPS ha provveduto a recuperare le differenze a debito sulle rate di pensione di gennaio e di febbraio 2024, trattenendo il debito anche fino alla capienza totale dell’importo del rateo pensionistico in pagamento.

Nel caso i ratei di pensione di gennaio e di febbraio 2024 siano risultati insufficienti per il recupero totale, proseguiranno le trattenute sui ratei mensili successivi fino all’estinzione del debito.

Esclusivamente per i pensionati con importo annuo complessivo dei trattamenti pensionistici fino a 18.000 euro, per il quali il ricalcolo delle ritenute erariali ha determinato un conguaglio a debito di importo superiore a 100 euro, la rateazione viene comunque estesa fino alla mensilità di novembre (articolo 38, comma 7, D.L. n. 78/2010).

Per quanto riguarda le prestazioni fiscalmente imponibili, anche sul rateo di settembre, oltre all’IRPEF mensile, vengono trattenute le addizionali regionali e comunali relative al 2023. Infatti, le addizionali regionali e comunali vengono recuperate in 11 rate: da gennaio a novembre dell’anno successivo a quello cui si riferiscono.

Le somme conguagliate sono state certificate nella Certificazione Unica 2024. Non subiscono, invece, trattenute fiscali: le prestazioni di invalidità civile; le pensioni; gli assegni sociali; le prestazioni non assoggettate alla tassazione per particolari motivazioni (detassazione per residenza estera, vittime del terrorismo).

Pensioni previdenziali delle gestioni private

Sulle pensioni collegate, in tutto o in parte, al reddito (ad esempio integrazione al trattamento minimo, maggiorazione sociale, pensione ai superstiti) i cui titolari, nonostante i solleciti, non hanno ancora fornito i dati reddituali relativi al 2020, nei mesi di agosto e di settembre è stata applicata una trattenuta pari al 5% determinata sulla base dell’importo della pensione di luglio 2024.

Ai pensionati interessati l’INPS ha inviato una lettera raccomandata con l’indicazione della data del 15 settembre 2024 come ultima scadenza per l’invio dei redditi richiesti.

Nei casi in cui le informazioni reddituali richieste non vengano inviate, l’INPS effettuerà la revoca definitiva delle prestazioni collegate al reddito del 2020 o, nel caso di pensioni ai superstiti, applicherà la fascia massima di abbattimento dell’importo della pensione previsto dall’articolo 1, comma 41 della Legge 335/1995 e procederà al calcolo e al recupero degli importi che saranno risultati indebiti.

I conguagli da modello 730/2024

A settembre, infine, vengono effettuate le operazioni di abbinamento delle risultanze contabili, di cui ai modelli 730, per i pensionati/contribuenti che abbiano optato per l’INPS quale sostituto di imposta e i cui flussi siano pervenuti dall’Agenzia delle Entrate entro il 30 giugno.

In particolare, sul rateo di pensione di settembre si procede:

– al rimborso dell’importo a credito del contribuente, se dovuto;
– alla trattenuta, in caso di conguaglio a debito del contribuente.
I contribuenti muniti delle credenziali necessarie, che hanno indicato l’INPS quale sostituto d’imposta per l’effettuazione dei conguagli del modello 730/2024, possono verificare le risultanze contabili della dichiarazione e i relativi esiti attraverso il servizio online “Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino”, disponibile sul sito istituzionale e nell’app INPS Mobile.