Bonus asilo nido 2025: nuove indicazioni sul contributo

 

Illustrata anche l’ultrattività delle domande presentate e accolte a decorrere dal 1° gennaio 2026 (INPS, circolare 5 settembre 2025, n. 123).

L’INPS ha fornito indicazioni sul cosiddetto Bonus asilo nido 2025 a seguito dell’interpretazione autentica dell’ambito applicativo dell’articolo 1, comma 355, della Legge n. 232/2016, fornita dall’articolo 6-bis del D.L. n. 95/2025, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 118/2025. Le nuove istruzioni integrano e modificano le indicazioni precedentemente fornite con la circolare n. 60/2025, con riferimento all’ambito applicativo del contributo asilo nido nella parte in cui fa riferimento alla frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati. Nella circolare in commento, inoltre, viene illustrata anche l’ultrattività delle domande presentate e accolte a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Le novità per il 2025

In particolare, le modifiche che subisce il beneficio, a partire dall’anno in corso, consistono nell’ampliamento delle strutture educative che danno diritto al beneficio e l’introduzione di domande con validità pluriennale.

In aggiunta ai tradizionali asili nido pubblici e privati, il contributo è ora esteso a:

micronidi per bambini dai 3 ai 36 mesi;
sezioni primavera per bambini dai 24 ai 36 mesi;
– servizi integrativi come spazi gioco per bambini, servizi educativi domiciliari e centri per bambini e famiglie.

Tutte le strutture devono essere autorizzate secondo la normativa regionale per l’erogazione di servizi educativi per l’infanzia.

Sono invece escluse dal rimborso le spese sostenute per i servizi diversi da quelli educativi o per la frequenza di strutture che erogano servizi diversi da quelli indicati dall’articolo 6-bis del D.L. 95/2025. Tra questi:

servizi ricreativi;
– servizi pre-scuola e post-scuola;
– frequenza di centri per bambini e famiglie, che accolgono bambine e bambini dai primi mesi di vita insieme a un adulto accompagnatore.

L’ultrattività delle domande

L’altra rilevante modifica riguarda le domande presentate dal 1° gennaio 2026, che avranno validità automatica per gli anni successivi, fino al mese di agosto dell’anno in cui il bambino compie tre anni del bambino, dopo la verifica annuale dei requisiti e avere effettuato la prenotazione delle mensilità per ogni anno solare.

Per il contributo asilo nido sarà necessario allegare la documentazione di pagamento di almeno una retta; per gli asili pubblici con pagamento posticipato, sarà sufficiente l’iscrizione o l’inserimento in graduatoria. Invece, per il contributo a sostegno presso l’abitazione, sarà richiesta un’attestazione del pediatra che certifichi l’impossibilità alla frequenza per gravi patologie croniche

Le strutture INPS stanno riesaminando le domande 2025 sulla base delle nuove disposizioni, procedendo all’accoglimento delle domande precedentemente respinte per strutture che sono ora incluse nel beneficio.

 

CIPL Edilizia Industria Siracusa: confermata l’erogazione dell’EVR 2025

 



EVR al 4% per tutti i lavoratori del settore Edilizia Industria di Siracusa


La Cassa Edile Siracusana di Mutualità e Assistenza, a seguito della verifica compiuta dalle Parti Sociali Territoriali sull’andamento del settore, ha divulgato gli importi riconosciuti a tutti i lavoratori, a titolo di EVR per l’anno 2025.


L’erogazione dell’elemento variabile della retribuzione, fissato nella misura del 4%, è prevista da agosto 2025 fino a luglio 2026


L’importo non incide sugli altri trattamenti retributivi previsti dal CCNL vigente, inclusi i versamenti alla Cassa Edile e TFR.


 


Operai























Livello Importo
Operaio 4°  0,26
Operaio 3° 0,25
Operaio 2°  0,22
Operaio 1° 0,19
Custode senza alloggio 0,17
Custode con alloggio 0,15

Impiegati


























Livello Importo
Impiegato 7°  62,23
Impiegato 6°  58,71
Impiegato 5°  48,92
Impiegato 4°  45,66
Impiegato 3°  42,40
Impiegato 2°  38,16
Impiegato 1°  32,61

 

Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni per le aree di crisi industriale

 

Il MIMIT ha reso noti i criteri e le modalità di concessione delle agevolazioni di cui alla Legge n. 181/1989 in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriali, fornendo nuove indicazioni di dettaglio per l’accesso alle agevolazioni, la presentazione delle domande e l’attuazione degli interventi (Ministero delle imprese e del made in Italy, circolare 5 settembre 2025, n. 2006).

La circolare MIMIT sostituisce la precedente circolare 16 giugno 2022, n. 237343 e ss.mm.ii. e fornisce ulteriori specificazioni relative ai requisiti dei programmi e delle spese ammissibili, alle modalità e ai termini di presentazione delle domande, ai criteri e all’iter di valutazione, alle soglie e ai punteggi minimi per l’accesso alle agevolazioni. Definisce inoltre le caratteristiche del contratto di finanziamento, le modalità, i tempi e le condizioni per l’erogazione delle agevolazioni, e l’elenco degli oneri informativi per le imprese.

 

Le disposizioni si applicano alle domande presentate successivamente al 5 settembre 2025 (data di adozione della circolare).

 

Sono ammissibili le imprese costituite in forma di società di capitali (incluse cooperative e consortili) che, alla data di presentazione della domanda, possiedano i seguenti requisiti:

  • regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle Imprese (o analogo registro per non residenti, con obbligo di sede in Italia al momento della prima erogazione);
  • in pieno esercizio dei diritti civili, non in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;
  • in regime di contabilità ordinaria;
  • non destinatarie di aiuti illegali o incompatibili non rimborsati;
  • in regola con normative edilizie, urbanistiche, del lavoro, prevenzione infortuni, ambiente e obblighi contributivi;
  • aver restituito agevolazioni revocate dal Ministero;
  • non essere imprese in difficoltà secondo il Regolamento GBER;
  • non aver delocalizzato nei due anni precedenti l’unità produttiva oggetto dell’investimento e non impegnarsi a farlo nei due anni successivi al completamento, se gli aiuti sono concessi ai sensi dell’articolo 14 del Regolamento GBER.

Sono ammesse anche le reti di imprese tramite contratto di rete, a condizione che configurino una collaborazione effettiva, stabile e coerente, finalizzata alla realizzazione del progetto proposto. Il contratto deve essere stipulato con atto pubblico o scrittura privata autenticata, prevedere la suddivisione di competenze, costi e spese, la responsabilità solidale e la nomina di un organo comune mandatario. Il numero di imprese deve essere tra tre e sei.

Ogni impresa può partecipare a un solo contratto di rete richiedente l’agevolazione.

 

Sono escluse le imprese i cui legali rappresentanti o amministratori siano stati condannati per reati specifici, o nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva o altre cause di incapacità a beneficiare di agevolazioni pubbliche.

 

Sono ammissibili alle agevolazioni previste dal Decreto i programmi di investimento produttivo e i programmi di investimento per la tutela ambientale. A completamento dei programmi di investimento sono, altresì, agevolabili, per un ammontare non superiore al 40% del totale degli investimenti ammissibili dei predetti programmi, i progetti per l’innovazione di processo e l’innovazione dell’organizzazione, per un ammontare non superiore al 20% degli investimenti ammissibili, i progetti per la formazione del personale e, limitatamente ai programmi di investimento produttivi e ai programmi di investimento per la tutela ambientale con spese di investimento di importo superiore a 5 milioni di euro, progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale.

 

I programmi di investimento produttivo devono essere diretti a:
– realizzazione di nuove unità produttive innovative;
– ampliamento o riqualificazione di unità esistenti tramite diversificazione o cambiamento fondamentale del processo;
– acquisizione di attivi di uno stabilimento.

I programmi di investimento per la tutela ambientale devono essere volti a:
– tutela dell’ambiente e riduzione/eliminazione delle emissioni di gas serra;
– misure di efficienza energetica;
– promozione dell’uso di energia da fonti rinnovabili, idrogeno rinnovabile e cogenerazione ad alto rendimento.
– riparazione di danni ambientali, ripristino di habitat, protezione della biodiversità, soluzioni basate sulla natura per l’adattamento climatico;
– efficienza nell’uso delle risorse e transizione verso un’economia circolare. Alcuni investimenti per l’efficienza energetica e le energie rinnovabili non possono costituire programmi autonomi.

 

I progetti complementari (innovazione, formazione, ricerca e sviluppo) hanno specifici divieti e limitazioni derivanti dal Regolamento GBER.

Per le grandi imprese, i progetti di innovazione richiedono una collaborazione effettiva con PMI, con le PMI che sostengono almeno il 30% dei costi.

I progetti di formazione devono essere coerenti con il programma d’investimento e quello occupazionale.

I progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale devono essere finalizzati alla realizzazione o miglioramento di prodotti, processi o servizi e strettamente connessi al programma principale.

 

Tutti i programmi devono essere ultimati entro 36 mesi dalla stipula dei contratti di finanziamento, con possibilità di proroga di 12 mesi.

Le attività economiche ammissibili includono estrazione di minerali, attività manifatturiere, produzione di energia (con limitazioni), servizi alle imprese e attività turistiche.

 

Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, i programmi e i progetti devono:

 

  • riguardare unità produttive ubicate nei territori dei Comuni ricadenti nelle Aree di crisi;
  • prevedere spese ammissibili complessive non inferiori a 1.000.000,00 di euro  (o 400.000,00 euro per i contratti di rete);
  • essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni (non sono ammessi investimenti di mera sostituzione).;
  • prevedere un programma occupazionale da realizzarsi entro 12 mesi dalla data di ultimazione del programma degli investimenti, caratterizzato da un incremento degli addetti. Priorità nell’assunzione per lavoratori residenti nell’area di crisi, percettori di CIG o disoccupati.

Per i programmi di investimento produttivo sono ammissibili spese relative all’acquisto e realizzazione di immobilizzazioni materiali e immateriali, tra cui:
– suolo aziendale e sue sistemazioni (limite del 10% dell’investimento agevolabile);
– opere murarie e assimilate e infrastrutture (limite del 70% per attività turistiche o gestione di porti turistici, 40% per altre attività);
– macchinari, impianti e attrezzature (incluse spese per impianti di energia rinnovabile o cogenerazione per autoconsumo, fino al 30% dell’investimento complessivo);
– programmi informatici e servizi TIC;
– immobilizzazioni immateriali (per grandi imprese, fino al 50% dell’investimento complessivo ammissibile se costituiscono da sole un programma organico);
– beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale “Transizione 4.0”.

 

Per le sole PMI sono ammissibili anche le spese per consulenze connesse al programma di investimento produttivo, fino al 5% dell’importo complessivo ammissibile.
Le spese non ammesse includono beni acquisiti tramite locazione finanziaria/leasing, spese effettuate tramite “contratto chiavi in mano”, commesse interne, macchinari usati (salvo acquisizione stabilimento), spese di funzionamento, spese notarili, scorte, imposte e tasse (salvo IVA irrecuperabile).

Le spese devono essere di importo non inferiore a 500 euro.

I beni agevolati devono essere mantenuti nell’Area di crisi per almeno 5 anni (o 3 anni per PMI). I pagamenti devono avvenire tramite un conto corrente bancario dedicato.
Per i progetti complementari, le spese ammissibili includono costi di personale, strumenti e attrezzature, ricerca contrattuale, servizi di consulenza, spese generali e materiali.

 

Le agevolazioni sono concesse nella forma di contributo in conto impianti, eventuale contributo diretto alla spesa e finanziamento agevolato.

Il finanziamento agevolato non può essere inferiore al 20% degli investimenti ammissibili, ha una durata massima di 10 anni più un preammortamento massimo di 3 anni, con un tasso agevolato pari al 20% del tasso di riferimento. La somma del finanziamento agevolato, del contributo in conto impianti e dell’eventuale contributo diretto alla spesa non può superare il 75% degli investimenti e delle spese ammissibili. Per finanziamenti agevolati di importo pari o superiore a 10 milioni di euro sono richieste garanzie reali (ipoteca di primo grado, privilegio speciale) o fideiussione bancaria/polizza fideiussoria. Le imprese beneficiarie devono garantire una copertura finanziaria del 25% con risorse proprie o finanziamento esterno privato.

 

Le domande sono esaminate con procedura valutativa a sportello, secondo l’ordine cronologico di presentazione. Ciascuna domanda deve riferirsi a un solo programma di investimento. È possibile presentare domande congiunte per reti di imprese o progetti complementari specifici.

Le domande vanno compilate elettronicamente tramite il sito Invitalia.it, firmate digitalmente e corredate dalla documentazione richiesta, inclusi il piano d’impresa e una relazione tecnica asseverata.

La relazione tecnica asseverata deve attestare la conformità edilizia e urbanistica, la coerenza della capacità produttiva, la congruità dei costi e la coerenza dei tempi. È richiesta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti e la dimensione d’impresa.

 

All’esito positivo dell’istruttoria, il Soggetto Gestore delibera la concessione delle agevolazioni, individuando soggetti beneficiari, spese ammissibili, forma e ammontare degli aiuti, e obblighi dei beneficiari. L’erogazione avviene tramite presentazione di stati di avanzamento lavori (SAL), fino a un massimo di 5 richieste, con un minimo del 15% della spesa ammissibile per ciascuna erogazione (eccetto l’ultima).

È possibile richiedere un’anticipazione fino al 25% delle agevolazioni complessivamente concesse, previa presentazione di fideiussione. Su ogni erogazione di contributo in conto impianti e diretto alla spesa è operata una ritenuta del 10%, erogata a ultimazione programma.

 

Le agevolazioni non sono cumulabili con altri aiuti pubblici per le medesime spese (salvo benefici fiscali e di garanzia).

 

Tra i casi in cui è disposta la revoca totale o parziale delle agevolazioni rientrano: superamento dei limiti di intensità di aiuto, dichiarazioni mendaci, mancato rimborso del finanziamento, mancata conclusione del programma nei termini, trasferimento o alienazione non autorizzata dei beni agevolati, non rispetto del programma occupazionale. In caso di revoca, il beneficiario non ha diritto alle quote residue e deve restituire il beneficio già erogato, maggiorato di interessi e sanzioni.

 

Ebinter Umbria: al via il corso di formazione antincendio 

 

Corso Antincendio Base gratuito per le aziende del terziario dell’Umbria

L’Ente Bilaterale del Terziario della Regione Umbria organizza, per tutte le aziende iscritte al fondo, un corso gratuito Antincendio Base di livello 2.

Per chi non è iscritto al fondo, ma è socio di Confcommercio Umbria, il costo del suddetto corso è di 126,00 euro iva inclusa. Per coloro i quali non sono soci è di 140,00 euro

Il corso si svolgerà in parte in modalità online (il giorno 11 settembre, dalle 8:30 alle 13:30) e in parte in presenza (il giorno 12 settembre, dalle 9:00 alle 12:00).

Al termine del corso, a chi avrà frequentato almeno il 90% delle ore, verrà rilasciato un attestato che ha validità di 5 anni, scaricabile tramite la piattaforma digitale EPLAN.

 

Le novità per i fondi Perseo-Sirio ed Espero

 

Comunicati gli aggiornamenti riguardanti la previdenza complementare dei lavoratori della PA, della sanità e della scuola (INPS, messaggio 5 settembre 2025, n. 2601).

Con il messaggio in commento, l’INPS ha comunicato le novità riguardanti i fondi Perseo-Sirio (lavoratori della PA e della sanità) ed Espero (lavoratori della scuola).

In particolare, il Fondo Perseo-Sirio ha ottenuto l’autorizzazione alla modifica della modalità di rivalutazione delle posizioni di previdenza complementare. Più nel dettaglio, la modifica prevede l’applicazione, alle quote di Trattamento di fine rapporto (TFR) destinate al fondo di previdenza complementare, del rendimento netto realizzato dai singoli comparti di investimento scelti dagli associati.

Di conseguenza, l’INPS segnala che è stato aggiornato l’applicativo informatico dedicato alla previdenza complementare. La nuova versione dell’applicativo permette di rivalutare le posizioni individuali con i comparti di investimento scelti dagli aderenti, senza fare più riferimento al paniere di fondi comunicato dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP).

Invece, il Fondo Espero ha comunicato che dal 1° novembre 2024 è attivo un nuovo comparto di investimento denominato “Dinamico”. Tale comparto opera in modo analogo ai due comparti già attivi presso il Fondo stesso, ossia “Garanzia” e “Crescita”.