CCNL Metalmeccanica Piccola Industria: siglato il rinnovo

 

Previsto un aumento pari a 100,00 euro per il biennio 2025-2026

Lo scorso 24 luglio è stata sottoscritta da Unionmeccanica e dalle associaizoni sindacali un’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL 2025-2026 dei lavoratori addetti alla piccola e media industria metalmeccanica, scaduto lo scorso dicembre.

L’accordo prevede un aumento complessivo, per il V livello, pari a 100,00 euro e comprensivi dell’importo di 27,90 euro già erogati agiugno 2025, con le seguenti decorrenze:

22,10 euro da settembre 2025;
50,00 euro da giugno 2026.

L’aumento concordato, per gli anni 2025-2026, è superiore all’Ipca:

– nel 2025 2,33% a fronte di un Ipca dell’1,30%;
– nel 2026 2,23%  a fronte di un Ipca del 2,0%.

A settembre, con la ripresa del confronto sulla piattaforma per la parte normativa, verrà votata dai lavoratori anche l’ipotesi di accordo.

 

Credito d’imposta formazione giovani agricoltori: pronta la comunicazione per le spese

 

L’Agenzia delle entrate annuncia l’approvazione del modello di comunicazione e le relative istruzioni per beneficiare di un credito d’imposta destinato ai giovani imprenditori agricoli che hanno sostenuto spese per la frequenza di specifici corsi di formazione riguardanti la gestione dell’azienda agricola (Agenzia delle entrate, provvedimento 24 luglio 2025, n. 305754).

Il credito d’imposta è un contributo volto a supportare i giovani agricoltori che hanno frequentato corsi specifici di formazione sulla gestione dell’azienda agricola. È stato introdotto dall’articolo 6 della Legge 15 marzo 2024, n. 36, e i suoi criteri di attuazione sono stati definiti con il decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 1° aprile 2025.
Il contributo è pari all’80% delle spese sostenute nell’anno 2024 e idoneamente documentate, fino a un importo di 2.500 euro per ciascun beneficiario.
Tale sostegno è erogabile ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1408/2013 e n. 2831/2023, relativi ai contributi in regime “de minimis” nei settori agricolo e generale.

Possono richiedere il contributo gli imprenditori agricoli che soddisfano i seguenti requisiti:

  • età: devono avere un’età superiore a diciotto e inferiore a quarantuno anni compiuti;
  • inizio attività: devono aver iniziato l’attività a decorrere dalla data del 1° gennaio 2021;
  • codice ATECO: devono svolgere attività individuate con un codice della classificazione ATECO 2025 che inizia con “01“;
  • partita IVA attiva: il beneficiario deve essere titolare di una partita IVA attiva alla data di invio della comunicazione.

Le spese devono essere state sostenute nel 2024, ovvero dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 e sono ammissibili le seguenti categorie:
– spese per l’acquisizione di competenze, come corsi di formazione, seminari, conferenze e coaching, purché attinenti alla gestione dell’azienda agricola;
– spese di viaggio e soggiorno per la partecipazione alle iniziative di formazione, fino a un importo massimo del 50% delle spese totali agevolabili (riferite alle spese di formazione);

– l’IVA è ammissibile all’agevolazione solo se rappresenta per il beneficiario un costo effettivo non recuperabile.

 

Tutte le spese effettuate devono essere debitamente documentate e pagate tramite conti correnti intestati al beneficiario con modalità tracciabili. Gli estremi delle fatture elettroniche indicate nella comunicazione devono corrispondere ai dati presenti nella banca dati dell’Agenzia delle entrate, pena lo scarto della comunicazione.

 

Il modello di comunicazione, denominato “Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per le spese sostenute per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione dell’azienda agricola“, è disponibile sul sito dell’Agenzia e deve essere inviato a partire dal 25 agosto 2025 e fino al 24 settembre 2025 esclusivamente in via telematica.
Tale comunicazione può essere inviata direttamente dal beneficiario oppure tramite un intermediario incaricato della trasmissione delle dichiarazioni.
Per la trasmissione è necessario utilizzare esclusivamente il software denominato “GESTIONE AZIENDA AGRICOLA”.
Entro cinque giorni dalla presentazione della comunicazione, viene rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico o lo scarto (con indicazione delle motivazioni). La ricevuta è consultabile nell’area riservata del sito dell’Agenzia.
Una comunicazione scartata dal servizio telematico ma trasmessa entro il termine di scadenza (o nei quattro giorni precedenti) si considera tempestiva se ritrasmessa entro i cinque giorni solari successivi a tale termine.
Una comunicazione inviata dopo il termine di presentazione (24 settembre 2025) viene scartata in fase di accoglienza.
Nello stesso periodo di invio (25 agosto – 24 settembre 2025) è possibile inviare una nuova comunicazione che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa (l’ultima valida prevale) o presentare la rinuncia integrale al credito d’imposta precedentemente comunicato.

 

Il credito d’imposta è utilizzabile dai beneficiari esclusivamente in compensazione tramite il modello F24, presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione.
Il credito può essere utilizzato entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui la spesa è stata sostenuta.
L’utilizzo decorre dal terzo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione di un provvedimento che rende nota la percentuale per la determinazione dell’ammontare massimo fruibile del credito, nel rispetto del limite di spesa previsto. Inoltre, il credito non è utilizzabile prima del rilascio di una seconda ricevuta che comunica il riconoscimento del credito e, in ogni caso, non prima della data di conclusione del corso di formazione.
Se l’importo del credito utilizzato in compensazione supera l’ammontare utilizzabile, il modello F24 sarà scartato.

Il soggetto beneficiario decade dal credito d’imposta in caso di accertamento dell’insussistenza di uno dei requisiti previsti o qualora la documentazione presentata contenga elementi non veritieri o le dichiarazioni rese risultino false.

 

CCNL Metalmeccanica Artigianato: sottoscritta la stesura definitiva

 

Nei primi mesi del 2026 riprenderà la discussione tra le OO.SS. per la definizione della nuova piattaforma rivendicativa per il rinnovo 2027-2030

Il 22 luglio 2025 è stato sottoscritto dai sindacati e dalle associazioni datoriali il testo per la stampa del CCNL dei lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane. Un contratto che riguarda oltre 500 mila lavoratrici e lavoratori occupati in 122 mila imprese del settore metalmeccanico, dell’installazione di impianti, delle aziende del settore orafo e odontotecnico e del restauro dei beni culturali. 

Nel mese di ottobre il testo stampato del contratto sarà disponibile nelle sedi sindacali sia per i lavoratori sia per consulenti e imprese. La stesura definitiva conclude un importante lavoro di adeguamento e riordino delle parti speciali del contratto, iniziata nel corso del precedente rinnovo, che semplifica e accorpa nella parte comune decine di articoli del vecchio ccnl, semplificandone la consultazione per i lavoratori e le imprese.

In generale il contratto ha vigenza per il periodo 2023-2026 e prevede aumenti economici di 216,00 euro al 4° livello, di cui 171,00 euro già riconosciuti e 45,00 euro da erogare in ulteriori 2 tranches entro novembre 2026. Previsti inoltre miglioramenti della parte normativa, in particolare sul riconoscimento degli scatti di anzianità di 10,00 euro mensili ai lavoratori apprendisti e l’aumento a 16 ore della formazione permanente delle lavoratrici e dei lavoratori.

A partire dai primi mesi del 2026 riprenderà la discussione tra le OO.SS. per la definizione della nuova piattaforma rivendicativa per il rinnovo 2027-2030.

 

Bonus nuovi nati: ampliato il termine per la presentazione delle domande

 

Si potrà inviare la richiesta entro 120 giorni dalla data dell’evento (INPS, messaggio 24 luglio 2025, n. 2345).

Dopo la circolare n. 76/2025, INPS è tornato sul tema del cosiddetto Bonus nuovi nati comunicando che il termine per la presentazione delle domande, è stato ampliato da 60 a 120 giorni dalla data dell’evento (nascita o ingresso in famiglia del minore).

Con la citata circolare erano state fornite indicazioni relative all’importo una tantum di 1.000 euro previsto dall’articolo 1, commi da 206 a 208 della Legge di bilancio 2025 (Legge n. 207/2024) ed erano stati illustrati i requisiti di accesso al contributo e le istruzioni per la presentazione delle relative domande. In particolare, il termine per la presentazione delle domande era indicato al paragrafo 3 della citata circolare n. 76/2025.

Ora l’Istituto informa che per gli eventi verificatisi dal 1° gennaio 2025 al 24 maggio 2025, per i quali non è stata presentata la domanda entro il termine di 60 giorni, gli interessati possono presentare la domanda entro 60 giorni (22 settembre 2025) dalla data di pubblicazione del messaggio in commento.

 

CCNL Riscossione Tributi: definiti gi importi dell’IVC

 



Definita l’indennità di vacanza contrattuale dopo 3 mesi dalla presentazione della piattaforma di rinnovo presentata il 1° aprile 2025


In base all’art. 8 del CCNL di settore che prevede, con la retribuzione di luglio, il riconoscimento dell”indennità di vacanza contrattuale denominata apposito elemento di retribuzione, trascorsi tre mesi dalla presentazione della nuova piattaforma di rinnovo presentata lo scorso 1° aprile 2025,  con la retribuzione di luglio per i tutti i lavoratori di Agenzia delle Entrate-Riscossione, Equitalia Giustizia.
















































































Livello Minimi % copertura IVC dopo 3 mesi IVC dopo 6 mesi
QDL4* 4.419,27 79% 20,95 34,91
QDL3* 3.743,42 79% 17,74 29,57
QDL2 3.341,67 89% 17,84 29,74
QDL1 3.143,64 89% 16,79 27,98
A3L4 2.756,89 88% 14,56 24,26
A3L3 2.564,46 88% 13,54 22,57
A3L2 2.419,92 88% 12,78 21,3
A3L1 2.294,12 88% 12,11 20,19
A2L3 2.155,20 88% 11,38 18,97
A2L2 2.072,23 88% 10,94 18,24
A2L1 2.016,26 88% 10,65 17,74
LU 1.877,35 88% 9,91 16,52

*Ai livelli QDL3 e QDL4 va aggiunta una quota ex art.4 comma 10 CCNL 2001 se prevista.