Ebiter Milano: contributo fino a 200,00 euro per i centri estivi 2025

 

Previsto un contributo per i dipendenti delle aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi

Ebiter Milano offre ai dipendenti del settore, per l’anno 2025, un contributo a sostegno dei costi sostenuti per la frequenza di centri estivi pubblici e privati. 

Tale beneficio è stabilito per i lavoratori a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti e i lavoratori a tempo determinato che:

– svolgono la propria attività nella Città Metropolitana di Milano e nella Provincia di Monza Brianza;

– sono in forza presso datori di lavoro in regola con il versamento delle quote contributive da almeno 12 mesi all’atto della presentazione della domanda;

– sono in forza presso datori di lavoro che applicano integralmente il CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi, sia per la parte economico – normativa sia per la parte obbligatoria.

Il contributo sarà a favore di un solo genitore del nucleo familiare per ogni figlio, anche adottivo e/o in affido e a carico del richiedente, che, durante il periodo di frequenza, abbia un’età compresa tra i quattro anni compiuti e i quattordici anni.

La somma, prevista fino ad un importo massimo di 200,00 euro, viene riconosciuta per i soli mesi di giugno, luglio e agosto 2025, presso strutture con frequenza non inferiore a 4 giorni a settimana, per l’intera giornata o parte di essa. 

La domanda di ammissione al sostegno economico dovrà essere redatta su apposito modulo online, disponibile sul sito internet, e trasmessa dal 16 settembre 2025 al 14 novembre 2025. 

 

MEF: chiarimenti sui crediti d’imposta “non spettanti” e “inesistenti”

 

È stato pubblicato dal Ministero dell’economia e delle finanze l’atto di indirizzo 1° luglio 2025, n. 18, concernente la definizione di credito d’imposta inesistente e non spettante, al fine di superare ambiguità interpretative e armonizzare l’applicazione delle sanzioni.

L’atto nasce dalla delega al Governo, contenuta nell’articolo 20, comma 1, lettera a), n. 5, della Legge 9 agosto 2023, n. 111, per introdurre una più rigorosa distinzione tra crediti d’imposta indebitamente utilizzati (non spettanti) e quelli inesistenti, in conformità agli orientamenti giurisprudenziali.

 

L’articolo 1, comma 1, del D.Lgs. n. 87/2024 ha già introdotto nuove definizioni di “non spettanti” e “inesistenti” per superare le ambiguità interpretative e applicative derivanti dalla ripetizione o contraddizione delle norme.
Nonostante gli interventi legislativi, l’uso in compensazione di crediti “inesistenti” o “non spettanti” ha creato notevoli criticità, come evidenziato anche dalle Sezioni Unite civili della Cassazione.

Credito inesistente
È il credito che deriva da rappresentazioni fraudolente, falsificazioni o artifici. Si basa su operazioni che sono oggettivamente inesistenti o simulate, o che non hanno i requisiti essenziali per la loro nascita. La Cassazione lo ha definito come quello che manca di elementi costitutivi oggettivi e strutturali o la cui operazione sottostante è totalmente inesistente.

Credito non spettante
È il credito utilizzato in violazione delle disposizioni di legge. Non deriva da rappresentazioni fraudolente. Si riferisce a casi in cui il contribuente non possiede i requisiti oggettivi o soggettivi previsti dalla norma che disciplina il credito, o quando il credito è calcolato in modo errato o utilizzato oltre i limiti temporali o quantitativi stabiliti.

Regime sanzionatorio
Le sanzioni applicate variano significativamente tra le due tipologie:

  • per i crediti inesistenti, la sanzione amministrativa va dal 100% al 200% del credito indebitamente utilizzato. Se l’ammontare supera i 50.000 euro, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni;
  • per i crediti non spettanti, la sanzione amministrativa è del 30% del credito utilizzato.

L’articolo 13, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 471/1997, relativo all’indebita compensazione, prevede una sanzione del 100% del credito indebitamente compensato. La sua applicazione ha generato ambiguità interpretative, poiché la sua definizione di “non spettante” tendeva a includere errori oggettivi, avvicinandola al concetto di “inesistente”.

L’atto di indirizzo supera queste criticità e armonizzare le definizioni, sottolineando l’importanza della “rappresentazione fraudolenta” come elemento distintivo fondamentale tra le due categorie.

Esistono casi di crediti “non spettanti” che, pur non rispettando appieno i requisiti, non sono assoggettati a sanzioni amministrative. Questo si verifica quando le operazioni sottostanti sono effettive e non c’è intento fraudolento, ma ci sono stati errori o difformità interpretative.
Un esempio citato è il credito d’imposta ricerca e sviluppo, dove il progetto esiste ma si riscontrano errori di calcolo.

L’articolo 23, comma 2, del D.L. n. 73/2022 ha introdotto la possibilità di certificare gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design. Tale certificazione, rilasciata da soggetti qualificati, può attestare l’effettiva esecuzione degli investimenti e la sussistenza dei requisiti, generando un effetto presuntivo di regolarità, prevenendo contestazioni da parte dell’Amministrazione finanziaria (anche se può essere messa in discussione se basata su violazioni o incongruenze gravi).
La certificazione può essere richiesta anche dopo l’effettuazione dell’investimento e non esclude la possibilità di censura o di contestazione se basata su verbali di constatazione in cui il contribuente non ha collaborato.

 

CCNL Metalmeccanica Piccola Industria Confapi: calendarizzati 3 incontri per la ripresa della trattativa

 

Riprende il confronto tra Unionmeccanica-Confapi e le OO.SS. partendo proprio dalla piattaforma sindacale

Il 2 luglio scorso si è tenuto l’incontro tra Unionmeccanica-Confapi e le OO.SS. Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil per la ripresa della trattativa del rinnovo contrattuale del CCNL Metalmeccanica Piccola Industria.

 

Il confronto sul contratto, scaduto nel dicembre scorso, era proseguito fino al 17 marzo, quando si è registrata la battuta d’arresto dovuta alle risposte della Parte datoriale ritenute insufficienti dai sindacati, in merito ai contenuti della piattaforma. A questo sono seguiti scioperi e mobilitazioni che hanno portato alla ripresa del tavolo di trattativa.

 

A tal proposito, i prossimi incontri sono stati calendarizzati per il 15, 21 e 28 luglio. 

 

CCNL Istruzione e Ricerca: resoconto dell’incontro per rinnovo 

 

Prosegue il confronto tra Aran e Flc-Cgil su scuola, università, ricerca

Il 26 giugno 2025, come da comunicato della Flc-Cgil, si è svolto il 5° meeting tra Aran e le OO.SS. per il rinnovo del contratto di settore per il triennio 2022-2024.

 

Nel corso dell’incontro, i temi affrontati sono stati quelli relativi alle relazioni sindacali, al rafforzamento della contrattazione integrativa e al benessere dei lavoratori; mentre, per il settore Università e Ricerca ci si è soffermati anche su ferie, permessi e malattie, a seguito delle modifiche avanzate dall’Aran.

 

Per quanto concerne la Scuola si è evidenziata la necessità di estendere, a livello di Istituto, i compensi per i coordinatori di classe e altre funzioni collegiali; oltre all’indennità di disagio per il personale docente e Ata che opera su più sedi e all’indennità di responsabilità per i docenti accompagnatori in viaggi di istruzione. A livello nazionale, è necessaria l’inclusione, nella contrattazione, dei criteri per i passaggi verticali e le posizioni economiche del personale Ata.

Per quanto concerne l’Università, la richiesta ha riguardato l’inserimento del regolamento sul diritto allo studio tra le materie di contrattazione. È stato, inoltre, sollevato il problema della lentezza del processo autorizzativo delle sequenze contrattuali relative alle aziende ospedaliere universitarie e alla figura del tecnologo. L’Aran ha dato riscontro a questa richiesta confermando di avere sollecitato gli organismi di controllo. Per Università, Ricerca e AFAM è stata ripresentata la richiesta di spostare la materia della mobilità alla contrattazione integrativa nazionale.

Per quanto concerne la Ricerca, la Flc-Cgil chiede la definizione di tempi certi per il processo autorizzativo dei contratti integrativi da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze e Funzione Pubblica. Accolto positivamente il riferimento alla possibilità di usufruire del buono pasto nelle giornate di lavoro agile e l’inserimento tra le materie di informazione dei dati sull’utilizzo delle risorse dei fondi dell’importo erogato e del numero di lavoratori coinvolti. Infine, per le ferie, è stata chiesta maggiore flessibilità nella programmazione per il personale tecnico-amministrativo e chiarimenti sul contenuto dell’articolo 59 del CCNL del 21 febbraio 2002.

Infine, per quanto concerne AFAM è stato valutato positivamente l’utilizzo delle risorse dei fondi, con dettaglio su importo e numero di lavoratori. Per i ricercatori e il personale docente è stato richiesto l’inserimento, nella contrattazione, dei criteri di accesso e delle tempistiche per il passaggio tra tempo pieno e tempo definito e viceversa.

 

A chiusura dell’incontro, viene sottolineata l’importanza delle risorse economiche e la necessità di riconoscere ai lavoratori le loro spettanze in riferimento alla perdita di potere d’acquisto subita nel triennio implicato. Il prossimo incontro è atteso per la prossima settimana.

 

Congedo parentale: aggiornato il servizio online

 

Inserita una nuova funzionalità che consente a cittadini e Contact center multicanale la consultazione dei periodi richiesti (INPS, messaggio 30 giugno 2025, n. 2078). 

L’INPS ha comunicato che il servizio “Domande di maternità e paternità” è stato integrato con la nuova funzionalità “Consulta contatori congedo parentale” per consentire al cittadino e al Contact center multicanale dell’Istituto la consultazione dei congedi parentali richiesti.  

La nuova funzionalità, accessibile direttamente dal servizio, consente di consultare le proprie richieste di congedo parentale relative a nascite o adozioni/affidamenti avvenuti negli ultimi 12 anni.

Per ogni figlio nato o adottato/affidato, ciascun genitore può consultare le seguenti informazioni:

– totale congedo parentale;
– totale congedo parentale accolto con indennità;
– totale congedo parentale accolto senza indennità.

Cliccando sul pulsante “Dettaglio periodi”, ciascun genitore può inoltre consultare il dettaglio dei periodi richiesti suddivisi tra periodi definiti (accolti o respinti) e periodi in lavorazione.

Il dato “totale” del contatore (con o senza indennità) considera solamente i periodi di congedo parentale “accolti” e non anche i periodi “in lavorazione”.

Tramite il pulsante “Mostra filtri” è possibile applicare dei filtri alla lista, mentre tramite il pulsante presente nella colonna “Azioni” è possibile visualizzare le informazioni relative alla domanda trasmessa attraverso i canali telematici.

Se il genitore richiedente ha figli che abbiano compiuto 12 anni o minori adottati/affidati per i quali siano trascorsi più di 12 anni dall’ingresso in famiglia (o abbiano compiuto la maggiore età) la procedura non mostra alcun risultato, non sussistendo più il diritto al congedo parentale.

L’INPS, infine, fornisce il link per l’accesso al servizio “Domande di maternità e paternità”, al cui interno è presente la funzionalità “Consulta contatori congedo parentale”, ovvero https://serviziweb2.inps.it/AS0207/DomandeMatFrontEnd/webapp/homepage.