Contributo sindacale per i lavoratori non iscritti a CCNL Carta lndustria

 

Nel corrente mese di marzo 2022 verrà effettuata, a fronte delle spese organizzative e logistiche sostenute per la gestione della trattativa di rinnovo, un contributo Contributo spese trattativa rinnovo CCNL ai dipendenti non iscritti/e ad alcuna Organizzazione Sindacale

Il 28/7/2021 è stato rinnovato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Cartai e Cartotecnici sottoscritto da Assocarta, Assografici, Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil, effettivo dal 19/10/2021 a seguito del positivo scioglimento della riserva da parte delle OO.SS. dopo le assemblee tenute con i lavoratori e le lavoratrici.
A fronte delle spese organizzative e logistiche sostenute per la gestione della trattativa di rinnovo, le OO.SS. chiedono ai Lavoratori e alle Lavoratrici non iscritti/e ad alcuna Organizzazione Sindacale un contributo spese di € 25,00 a titolo di “Contributo spese trattativa rinnovo CCNL” che sarà trattenuto sulle competenze del mese di marzo 2022. I Lavoratori e le Lavoratrici che non intendessero versare la quota ne hanno dovuto dare avviso tramite mail agli uffici del personale dell’Azienda entro il 28/2/2022. Ai Lavoratori e alle lavoratrici con contratto di lavoro a tempo parziale la quota sarà conseguentemente riproporzionata in ragione del ridotto orario di lavoro.
Gli importi trattenuti saranno versati dalle aziende su c/c utilizzando le seguenti coordinate bancarie:
CODICE IBAN C/C: IT 85 Y 02008 05211 000400913583 CODICE BIC SWIFT: UNCRITM1712 UNICREDIT – AGENZIA BONCOMPAGNI – VIA BONCOMPAGNI 16/D – 00187 ROMA
Per eventuali ulteriori informazioni, si prega di contattarci in Associazione al numero 03926100243 o scriverci all’indirizzo e-mail: battaglia@assografici.it.
Inoltre, da gennaio 2022 il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale ha previsto l’iscrizione obbligatoria di tutte le aziende del settore cartotecnico, con esclusione delle aziende cartarie e del converting del tissue, all’E.N.I.P.G.
L’iscrizione è obbligatoria già dall’1/1/2022 anche se comporterà il pagamento di un contributo solo dal 2023. In considerazione delle esigenze legate all’evoluzione tecnologica e dei processi organizzativi e produttivi, le Parti riconoscono l’Ente Nazionale per l’Istruzione Professionale Grafica (E.N.I.P.G.) quale organismo atto a provvedere allo studio, alla promozione e al coordinamento delle iniziative dirette a favorire lo sviluppo tecnico e professionale.
L’Ente è da sempre operante in ambito grafico, e da diversi anni anche in quello cartotecnico, col compito di promuovere, incrementare e potenziare l’istruzione professionale a favore dei giovani che intendono qualificarsi o specializzarsi nelle lavorazioni caratteristiche del nostro settore, nonché del personale già in forza per quanto attiene al continuo aggiornamento professionale.
In tal senso, fondamentale sarà il contributo che le aziende cartotecniche potranno dare nell’orientare l’E.N.I.P.G. verso le effettive esigenze che dovranno guidare la scelta formativa sia rivolta ai giovani delle scuole che al personale in forza che dovrà, di volta in volta, adeguare le proprie competenze al continuo e rapido sviluppo tecnologico.


 

CIPL Edilizia Industria Napoli: firmato il rinnovo

 



Siglato l’8/3/2022, tra l’ANCE Napoli, aderente all’ANCE e la FeNEAL UIL territoriale di Napoli, la FILCA CISL, la FILLEA CGIL, l’accordo per il rinnovo del CIPL per i dipendenti dell’industria edile di Napoli, in vigore dall’1/3/2022 fino al 30/6/2024.


Indennità territoriale di settore e premio di produzione


L’indennità territoriale di settore è confermata nei valori orari di seguito riportati compresivi dell’Elemento Economico Territoriale, previsto dal vigente CCNL.















Operaio di produzione

I.T.S.


Livello 4 1,545
Livello 3 (Operaio Specializzato) 1,439
Livello 2 (Operaio Qualificato) 1,290
Livello 1 (Operaio Comune) 1,111


















Discontinui

I.T.S.


D5 (Operaio Specializzato) 1,416
D4 (Operaio Qualificato) 1,269
D3 (Operaio Comune) 1,092
D1 (Custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri e inservienti senza alloggio) 0,941
D2 (Custodi, portinai, guardiani con alloggio) 0,816


Il premio di produzione per gli impiegati è confermato nei valori orari di seguito riportati compresivi dell’Elemento Economico Territoriale, previsto dal vigente CCNL.
























Premio di Produzione

Importo


Livello 7 e 7Q (Categoria I Super) € 369,87
Livello 6 (Categoria I) € 337,80
Livello 5 (Categoria II) € 283,16
Livello 4 (Assistenti Tecnici) € 259,45
Livello 3 (Categoria III) € 239,11
Livello 2 (Categoria IV) € 216,35
Livello 1 (Primo impiego) € 186,01


Elemento variabile delle retribuzione (E.V.R.)


Le Parti per calcolare l’E.V.R. 2022, in coerenza con quanto previsto dal contratto collettivo nazionale, compareranno i dati del triennio 2021-2020-2019 con quelli del triennio 2020-2019-2018.
Le Parti stabiliscono che, ai fini delle successive verifiche annuali, i due trienni di comparazione slitteranno, ogni anno, in avanti di un anno.
Ai fini della determinazione dell’E.V.R. eventualmente erogabile a livello provinciale, nel caso due parametri risultassero pari o positivi, l’E.V.R. sarà comunque riconosciuto nella misura del 30% dell’EVR (4%); nell’ipotesi in cui la somma delle incidenze ponderali dei suddetti due parametri risultasse superiore al 30%, l’E.V.R. sarà riconosciuto nella misura derivante da tale somma.


Lavori speciali


A) Lavori marittimi: Per tutti gli altri lavori eseguiti fuori porto, non contemplati nel contratto integrativo, spetta una maggiorazione sulla retribuzione globale nella misura del 10% della stessa, limitatamente alle ore trascorse fuori del porto. Per i lavori fuori del porto si intendono quelli eseguiti oltre le due miglia dalla bocca del porto stesso.

B) Lavori in galleria: Al personale addetto ai lavori in galleria, che presta la propria attività in una delle condizioni di seguito elencate, è dovuta, in aggiunta alla retribuzione, una delle seguenti maggiorazioni da calcolarsi sugli elementi della retribuzione:
a. 46% di maggiorazione per il personale addetto al fronte di perforazione di avanzamento o di allargamento, anche se addetto al carico del materiale e per gli operai addetti ai lavori di riparazione straordinaria che si svolgano in condizioni di difficoltà e/o di disagio;
b. 26% di maggiorazione per il personale che effettui lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie, per il personale addetto ai lavori per opere sussidiarie, per il personale addetto al carico ed ai trasporti, all’interno delle gallerie, anche durante la perforazione, l’avanzamento e la sistemazione. Tale maggiorazione verrà riconosciuta al personale addetto ai lavori in galleria nel caso in cui questi si svolgano in condizioni di eccezionale disagio: presenza di forti getti d’acqua sotto pressione che investano gli operai addetti ai lavori stessi; gallerie o pozzi attaccati dal basso in alto con pendenza superiore al 60%; gallerie di sezione particolarmente ristretta o con fronte di avanzamento distante oltre un chilometro dall’imbocco;
c. 18% di maggiorazione per il personale addetto alla riparazione e/o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie;
d. 10% di maggiorazione al personale addetto ai piazzali laddove dovessero manifestarsi indifferibili esigenze produttive per l’effettivo e costante supporto alle lavorazioni che si svolgono in galleria.


Trasporti


Le indennità a titolo di concorso spese per il trasporto, urbano ed extraurbano, sono così stabilite:
a. Per gli operai in € 2,48/giorno pari a € 0,31 per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestata (nei limiti delle otto ore giornaliere per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia);
b. Per gli impiegati in € 53,63 mensili.
Le predette indennità non sono dovute ai lavoratori che fruiscano dei mezzi di trasporto messi gratuitamente a disposizione dall’impresa. L’indennità di trasporto per gli impiegati, nel caso del part time orizzontale, verrà corrisposta integralmente. Al contrario, nel caso del part time verticale, l’indennità verrà corrisposta rapportandola alle giornate di effettivo lavoro.


Mensa


Fatte salve le condizioni di miglior favore eventualmente in atto in ciascun’impresa e quanto disposto dalla contrattazione collettiva nazionale, l’impresa provvederà all’istituzione di un servizio mensa affinché possa essere consumato un pasto caldo dai lavoratori occupati nel cantiere.
Il costo del pasto è suddiviso in misura percentuale pari ad un quarto a carico dei lavoratori e tre quarti a carico del datore di lavoro con un massimale a carico di quest’ultimo, per ciascun pasto consumato, di € 5,25.
Ove non si renda possibile l’attuazione di quanto sopra previsto, a decorrere dall’1/3/2022 sarà corrisposta un’indennità sostitutiva di € 6,48 giornalieri pari a € 0,81 per ogni ora di lavoro ordinario prestata (nei limiti delle otto ore giornaliere per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia).
L’indennità sostitutiva non spetta agli operai che non si avvalgono del servizio di mensa attuato in una delle forme sopra indicate, salvo il caso degli operai impossibilitati ad usufruire del servizio medesimo per esigenze tecnico organizzative dell’impresa.
Per gli impiegati l’indennità sostitutiva dall’1/3/2022 è stabilita in € 140,13 mensili.
Qualora le aziende optassero per l’adozione del ticket elettronico, l’importo giornaliero del sostitutivo mensa sarà pari ad € 7.


Indennità di reperibilità


Qualora l’azienda per esigenze tecnico produttive non straordinarie richieda, per iscritto, ai lavoratori la loro pronta disponibilità ad intervenire oltre l’orario di lavoro ordinario, agli stessi spetta una indennità di reperibilità pari a € 10,00 (dieci/00) giornalieri per la reperibilità nelle giornate non festive e pari a € 15,00 (quindici/00) giornalieri per la disponibilità in giornate festive o per la disponibilità notturna.

 

CIPL Edilizia Industria – Pesaro: stabilito l’EVR per il 2023

 

Definito il rinnovo dell’ EVR per gli addetti del settore Edile Industria della Provincia di Pesaro Urbino

In data 21 dicembre 2022 Ance Pesaro Urbino e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil hanno sottoscritto il verbale di accordo sul rinnovo dell’EVR relativamente all’anno 2023 per gli addetti del settore Edile Industria della Provincia di Pesaro Urbino.
Come previsto dal CCNL Edilizia – Industria, infatti, le Parti Sociali hanno verificato che i quattro parametri (numero lavoratori iscritti, ore, numero di imprese iscritte e massa salariale denunciata alla alla Cassa Edile di Pesaro) abbiano registrato un andamento positivo e, sulla base dei dati verificati, le imprese tenute all’applicazione dell’Accordo integrativo del 19 settembre 2019 per la Provincia di Pesaro Urbino (accordo istitutivo dell’EVR) riconosceranno ai propri dipendenti da gennaio a dicembre 2023 l’EVR nella misura del 4% calcolata sui  minimi tabellari.
Le imprese potranno applicare ai loro dipendenti l’EVR calcolato su base territoriale oppure un valore di EVR ridotto nel caso in cui dimostreranno la presenza di uno o più indicatori aziendali negativi.
Nel caso di applicazione dell’EVR su base aziendale, l’impresa dovrà provvedere ad un confronto dei propri dati relativi ad ore denunciate in Cassa Edile e volume d’affari valido ai fini IVA, tra la media del triennio 2022/2021/2020 e quella del triennio 2021/2020/2019.
Se entrambi i parametri risultassero positivi, l’impresa erogherà l’EVR nella percentuale maturata a livello territoriale, mentre se entrambi i parametri risultassero negativi, l’impresa non dovrà erogare nulla a titolo di EVR; infine se uno dei due parametri risultasse pari o positivo, l’impresa erogherà l’EVR nella misura del 65%.
In entrambi i casi l’impresa avrà l’onere di attivare la procedura di comunicazione ad Ance Pesaro ed alla Cassa Edile.

 

Fisco: modalità e termini per la rettifica della rendita catastale “proposta”

 


Forniti chiarimenti su modalità e termini per la rettifica della rendita catastale “proposta” e relative annotazioni negli atti del catasto e su efficacia e applicabilità della rendita attribuita (Agenzia delle entrate – Circolare 17 marzo 2022, n. 7/E).

Con il Regolamento recante norme per l’automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari (DM n. 701/1994) è stata introdotta una procedura di tipo informatico denominata “DOCFA” che consente, tra l’altro, al contribuente di formulare una proposta di rendita per le unità immobiliari oggetto di dichiarazione in catasto.
Le modalità ed i termini del procedimento che portano, a seguito della proposta formulata, alla verifica e all’attribuzione della rendita catastale definitiva, sono state oggetto, nel corso degli anni, di diversi documenti di prassi.
Con la circolare n. 7/E del 2022, in considerazione degli orientamenti ormai consolidati della giurisprudenza, anche di legittimità, l’Agenzia fornisce alcuni chiarimenti, sia per quanto riguarda la natura del termine di dodici mesi previsto dall’articolo 1, comma 3, del citato DM n. 701 del 1994, per la determinazione della rendita catastale definitiva, sia sull’ambito applicativo della disposizione di cui all’articolo 74 della Legge n. 342 del 2000, relativo all’efficacia della notifica degli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali.
Le indicazioni contenute nella citata circolare riguardano, in particolare, la gestione del procedimento di verifica della rendita proposta ai sensi del citato decreto n. 701.
Nello specifico, il Fisco ribadisce :
– in relazione alle modalità e ai termini per la rettifica della rendita catastale proposta, in considerazione dei principi affermati dalla Suprema Corte, dunque, il decorso del termine di un anno previsto per la determinazione della rendita catastale definitiva, non comporta la decadenza per l’amministrazione dal potere di verifica. Ciò in piena coerenza con la stessa norma che prevede che ove l’amministrazione non provveda a definire la rendita del bene oggetto di classamento, sono le dichiarazioni presentate dai contribuenti a valere come “rendita proposta” fino a che l’Ufficio non proceda alla determinazione della rendita definitiva;
– la notifica del provvedimento attributivo o modificativo della rendita non ha forza costitutiva (con efficacia ex nunc), ma meramente accertativa della concreta situazione catastale dell’immobile, per cui occorre differenziare:
   * l’efficacia della rendita catastale modificata, coincidente con la data di notificazione dell’atto attributivo della rendita;
   * l’utilizzabilità della medesima, coincidente con il momento a partire dal quale l’ente impositore può applicare la nuova rendita ai fini della determinazione dei tributi per le annualità d’imposta non definite (“sospese”, ovverosia ancora suscettibili di accertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso).
Alla luce del consolidamento dei pronunciamenti della Corte di Cassazione, e dei chiarimenti sopra esposti in ordine alla natura del termine e all’efficacia e utilizzabilità delle rendite catastali, l’Agenzia ritiene necessario introdurre alcune semplificazioni in merito alle specifiche annotazioni già previste dalle circolari n. 7/T del 2005 e n. 2/T del 2012, coerentemente con il portato normativo dell’art. 1, comma 3, del D.M. 701 del 1994 che stabilisce che la (… rendita rimane negli atti catastali come «rendita proposta» fino a quando l’ufficio non provvede … alla determinazione della rendita catastale definitiva”).
Le procedure di gestione delle dichiarazioni Docfa saranno adeguate sulla base di quanto previsto con la presente circolare, al fine di consentire l’inserimento, negli atti informatizzati, di specifiche locuzioni in relazione alle fattispecie ricorrenti.


 

 

Iva al 10% per gli integratori alimentati con fermenti lattici

 


L’integratore alimentare, che agisce sull’equilibrio della flora intestinale e favorisce la digestione, classificato dall’Agenzia delle dogane con il codice 2106.90.92 della Nomenclatura combinata è riconducibile ai prodotti individuati dalla Tabella A, parte III, punto 80 del D.P.R. n. 633/1972 (Decreto Iva) e usufruisce dell’aliquota Iva al 10% (Agenzia Entrate – risposta 17 marzo 2022, n. 121).

Gli integratori alimentari non sono prodotti che di per sé beneficiano dell’aliquota IVA ridotta, in quanto questi beni non sono espressamente previsti in alcuna delle parti della Tabella A, allegata al Decreto IVA (D.P.R. n. 633/1972).
L’eventuale applicazione agli stessi di un’aliquota IVA ridotta viene riconosciuta caso per caso, in base al parere tecnico reso dall’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli che ne analizza la relativa composizione. In altri termini, la cessione degli integratori alimentari è ritenuta soggetta a un’aliquota IVA ridotta solo nel caso in cui gli stessi fossero stati riconducibili, in base al parere dell’Agenzia, ai prodotti indicati nella cit. Tabella A, parti II, II-bis o III, allegate al Decreto IVA, che prevedono rispettivamente l’applicazione dell’aliquota IVA del 4, del 5 o del 10 per cento.
Detto questo, il caso di specie si riferisce a integratori alimentari con alta concentrazione di fermenti lattici vivi (30 miliardi per capsula), che agiscono sull’equilibrio della flora intestinale e favoriscono la funzione digestiva.
A riguardo, l’ufficio delle Dogane, in funzione della composizione, della modalità di consumo e della destinazione d’uso, ha classificato gli integratori alimentari con fermenti lattici al Capitolo 21 “Preparazioni alimentari diverse”.
Le suddette preparazioni sono spesso indicate sotto il nome di complementi alimentari, a base di estratti di piante, di concentrati di frutta, di miele, di fruttosio, ecc., addizionate di vitamine e talvolta di quantità molto piccole di composti di ferro, e vengono spesso presentate in confezioni con l’indicazione che le stesse sono destinate a mantenere l’organismo in buona salute.
Per quanto concerne il trattamento tributario ai fini dell’aliquota IVA applicabile, alla luce della classificazione effettuata dalle Dogane, ai suddetti integratori alimentari si applica l’aliquota IVA del 10% ai sensi del n. 80) della Tabella A, parte III, allegata al Decreto Iva.