Legge di Bilancio 2022: bonus edilizia, verde, facciate e barriere architettoniche

 


A seguito dell’approvazione della legge di Bilancio 2022, sono state disposte la proroga delle detrazioni fiscali efficienza energetica e ristrutturazione edilizia e del Bonus verde, le modifiche al bonus facciate ed è stata introdotta la detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche (art. 1, commi 37-39 e 42).

Efficienza energetica e ristrutturazione edilizia

Disposta la proroga fino al 31 dicembre 2024 delle detrazioni spettanti per le spese sostenute per interventi di efficienza energetica, di ristrutturazione edilizia, nonché per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici. Per tali ultime spese la norma riduce altresì l’importo massimo detraibile, fissandolo nella misura di 10.000 euro per l’anno 2022 e di 5.000 euro per gli anni 2023 e 2024.

Bonus verde

Prorogata fino al 2024 l’agevolazione fiscale inerente la sistemazione a verde di aree scoperte di immobili privati a uso abitativo. L’agevolazione consiste nella detrazione dall’imposta lorda del 36 per cento della spesa sostenuta, nel limite di spesa di 5.000 euro annui e – pertanto – entro la somma massima detraibile di 1.800 euro.

Bonus facciate

Estesa al 2022 l’applicazione del cosiddetto “bonus facciate” per le spese finalizzate al recupero o restauro della facciata esterna di specifiche categorie di edifici, riducendo dal 90 al 60 la percentuale di detraibilità.

Interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche

Ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.
La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:
a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
c) euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
La detrazione spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell’impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.
A tale agevolazione è applicabile la disciplina in materia di opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali.


 

FASCHIM: prestazioni straordinarie covid19

 

A partire dal 1 gennaio 2022 sono disponibili le prestazioni straordinarie covid19 nell’Appendice 1 al regolamento 2022 del Fondo di Assistenza Sanitaria Faschim, a favore dei dipendenti dell’industria chimica, chimico farmaceutica, delle fibre chimiche e dei settorai abrasivi, lubrificanti, gpl, minerario e coibenti.

Le prestazioni straordinarie presenti nell’Appendice 1 al regolamento 2022 del Fondo di Assistenza Sanitaria Faschim, sono state rinnovate fino al 31/3/2022. L’unica variazione riguarda la trasformazione della diaria di isolamento domiciliare in una indennità per isolamento domiciliare.


1-DIARIA PER RICOVERO (SSN) (POSITIVITA’ TAMPONE MOLECOLARE COVID-19)


In caso di ricovero ordinario con SSN, con esito al tampone molecolare positivo Covid-19, il Fondo riconosce una diaria di € 40 per ogni pernottamento a partire dalla data di certificazione del contagio (referto del tampone positivo)
E’ previsto il rimborso di un massimo di 50 pernottamenti nel corso del periodo di validità della presente prestazione straordinaria.
La prestazione è erogabile per ricovero in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano.
La prestazione è erogabile se la data del referto del tampone molecolare è compresa nel periodo di efficacia delle prestazioni straordinarie e l’associato risulta assistibile.


2- DIARIA PER RICOVERO (SSN) IN TERAPIA INTENSIVA (POSITIVITA’ TAMPONE MOLECOLARE COVID-19)


In caso di ricovero ordinario con SSN in terapia intensiva, con esito al tampone molecolare positivo Covid-19, il Fondo riconosce una diaria di € 60 per ogni pernottamento con certificazione del contagio (referto del tampone molecolare positivo) a partire dalla data di degenza in terapia intensiva.
E’ previsto il rimborso di un massimo di 50 pernottamenti nel corso del periodo di validità della presente prestazione straordinaria.
La prestazione è erogabile per ricovero in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano
La prestazione è erogabile se la data del referto del tampone molecolare è compresa nel periodo di efficacia delle prestazioni straordinarie e l’associato risulta assistibile.

3- INDENNITA’ PER ISOLAMENTO DOMICILIARE (POSITIVITA’ TAMPONE MOLECOLARE COVID-19)


In caso di isolamento domiciliare, secondo le prescrizioni dei sanitari, a seguito di positività al virus (esito al tampone molecolare positivo Covid-19), il Fondo riconosce una indennità forfettaria di euro 200.
Le prestazioni di cui al punto 3 sono erogabili per un solo evento nel periodo.
Le prestazioni di cui al punto 3 non sono erogabili ad associati che abbiano già beneficiato di un’erogazione per diaria da isolamento domiciliare nel periodo 1/2/2020-31/12/2021
La prestazione è erogabile per isolamento domiciliare in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano.
La prestazione è erogabile se la data del referto del tampone molecolare è compresa nel periodo di efficacia delle prestazioni straordinarie e l’associato risulta assistibile.


4-INDENNITA’ POST RICOVERO (SSN) (POSITIVITA’ TAMPONE MOLECOLARE COVID-19)


Successivamente all’erogazione della prestazione di cui al punto 1 – DIARIA PER RICOVERO (SSN) (POSITIVITA’ TAMPONE MOLECOLARE COVID-19) il Fondo riconosce in automatico anche una indennità forfettaria di € 500.
La prestazione è erogabile una sola volta all’interno del periodo di efficacia delle prestazioni straordinarie.


5- INDENNITA’ POST RICOVERO (SSN) IN TERAPIA INTENSIVA (POSITIVITA’ TAMPONE MOLECOLARE COVID-19)


Successivamente all’erogazione della prestazione di cui al punto 2 – DIARIA PER RICOVERO (SSN) IN TERAPIA INTENSIVA (POSITIVITA’ TAMPONE MOLECOLARE COVID-19), il Fondo riconosce in automatico anche una indennità forfettaria di € 2.000.
La prestazione è erogabile una sola volta all’interno del periodo di efficacia delle prestazioni straordinarie. L’indennità non è cumulabile con l’indennità di cui al punto 4 all’interno del medesimo ricovero.


6- PRESTAZIONI POST RICOVERO


In caso di ricovero ospedaliero che ha comportato una diagnosi COVID con data di dimissione compresa nel periodo dal 1/7/2021 al 31/12/2021 e di cui è stata riconosciuta dal Fondo la diaria per ricovero di cui ai punti 1 e 2, sono usufruibili le prestazioni aggiuntive indicate nell’elenco (allegato all’appendice) secondo quanto di seguito previsto.
Il fondo rimborsa l’80% dei costi sostenuti relativi alle prestazioni riportate nell’elenco ed entro il massimale di 1.000 euro.
È necessario presentare, unitamente alla fattura di cui si chiede il rimborso, la lettera di dimissione ospedaliera.
Per le prestazioni indicate nell’elenco relative alla Fisiokinesiterapia: deve risultare chiaramente l’abilitazione professionale in fisiokinesiterapia della persona che ha effettuato le prestazioni.

 

Legge di bilancio 2022: escluse dall’Irap le persone fisiche

 


Dal 2022 le persone fisiche esercenti attività commerciali o arti e professioni non sono più tenute al pagamento dell’imposta regionale sulle attività produttive. (art. 1, commi 8 e 9, legge 30 dicembre 2021, n. 234)

A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2022, l’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), di cui al decreto Irap, non è dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali ed esercenti arti e professioni (di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell’art. 3, decreto legislativo n. 446 del 1997).


A decorrere dall’esercizio 2022, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione annua di 192.252.000 euro finalizzato a compensare le regioni e le province autonome della riduzione delle entrate fiscali derivanti dall’applicazione dell’aliquota base dell’IRAP e non compensate nell’ambito del finanziamento sanitario corrente del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato, ovvero dall’applicazione di maggiorazioni regionali vigenti.

 

INPS – Chiarimenti sull’estensione dell’indennità di maternità per le lavoratrici autonome

 

4 GEN 2022 L’Inps, con circolare 3 gennaio 2022 n. 1, fornisce le prime indicazioni amministrative inerenti alle nuove misure disciplinate dall’art. 1, commi 239 e 134, della legge di Bilancio 2022 in materia di tutela della maternità e della paternità per le lavoratrici e per i lavoratori autonomi e in materia di congedo obbligatorio e facoltativo di paternità per i lavoratori dipendenti

– L’art. 1, comma 239, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022), introduce una misura a sostegno delle lavoratrici autonome in caso di maternità disponendo che alle lavoratrici autonome che abbiano dichiarato nell’anno precedente l’inizio del periodo di maternità, un reddito inferiore a 8.145 euro, incrementato del 100 per cento dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, l’indennità di maternità è riconosciuta per ulteriori tre mesi a decorrere dalla fine del periodo di maternità.

– Nella medesima legge di bilancio, l’art. 1, comma 134, modificando l’articolo 1, comma 354, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di Stabilità 2017), rende strutturale la misura del congedo obbligatorio di paternità, introdotto in via sperimentale dall’art. 4, comma 24, lettera a), della legge 28/6/2012, n. 92, confermando i dieci giorni di periodo di fruizione del congedo obbligatorio di paternità previsto, per il 2021, dall’articolo 1, comma 363, lettera b), della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021), nonché la possibilità, per il padre lavoratore dipendente, di astenersi per un periodo ulteriore di un giorno in sostituzione della madre e in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.

Ciò premesso, l’Inps con circolare 3 gennaio 2021 n. 1, fornisce i primi chiarimenti in materia:

Platea dei destinatari
Il menzionato articolo 1, comma 239, della legge n. 234/2021 si applica alle seguenti categorie di lavoratrici:
– lavoratrici iscritte alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335
– lavoratrici iscritte alle Gestioni autonome INPS;
– libere professioniste di cui all’articolo 70 del D.lgs n. 151/2001 (non gestite dall’Istituto ma dalle specifiche Casse previdenziali di appartenenza).
La disposizione normativa menziona le sole lavoratrici, tuttavia la tutela deve essere riconosciuta anche ai padri lavoratori autonomi o iscritti alla Gestione separata che si trovino nelle condizioni reddituali previste dall’articolo citato, subordinatamente al verificarsi degli eventi previsti dalla normativa vigente.

Requisiti per l’accesso agli ulteriori 3 mesi di indennità di maternità/paternità
Per poter richiedere gli ulteriori 3 mesi di indennità di maternità/paternità è necessario che il reddito dichiarato nell’anno precedente l’inizio del periodo di maternità sia inferiore a 8.145 euro.
Il riferimento temporale deve intendersi nel senso di anno civile precedente l’inizio del periodo di maternità/paternità, ossia il periodo compreso dal 1° gennaio al 31 dicembre.
Il reddito è quello fiscalmente dichiarato.

Periodo indennizzabile
Periodo transitorio
In conseguenza della novella legislativa sono indennizzabili gli ulteriori 3 mesi di maternità/paternità richiesti dagli interessati in possesso delle condizioni reddituali previste dalla legge, qualora i periodi di maternità o paternità siano iniziati in data coincidente o successiva al 1° gennaio 2022 (data di entrata in vigore della legge n. 234/2021).
Sono altresì indennizzabili gli ulteriori 3 mesi di maternità/paternità richiesti dagli interessati, secondo i medesimi presupposti, qualora i periodi di maternità o paternità siano iniziati in data antecedente al 1° gennaio 2022 e siano parzialmente ricadenti nella vigenza della citata legge.
Non possono, invece, essere indennizzati gli ulteriori 3 mesi di maternità/paternità, nel caso di periodi di maternità o paternità conclusi prima del 1° gennaio 2022, restando pertanto indennizzati solo i 2 mesi antecedenti la data del parto e i 3 mesi successivi alla stessa.

Domanda
La domanda dovrà essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei seguenti canali:
– tramite il portale web, accedendo con SPID, CIE o CNS, utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla home page del sito www.inps.it;
– tramite il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
– tramite i Patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.
Con successivo messaggio, saranno fornite indicazioni sul rilascio delle implementazioni della domanda telematica secondo le novità legislative entrate in vigore a inizio anno.

Congedo obbligatorio e facoltativo di paternità
Come anticipato in premessa, l’articolo 1, comma 134, della citata legge n. 234/2021, ha reso strutturali e stabilizzato, a decorrere dal 2022, le disposizioni relative al congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti – introdotte in via sperimentale dall’articolo 4, comma 24, lettera a), della legge n. 92/2012 e prorogate annualmente da successivi provvedimenti – e ha confermato la durata di dieci giorni del congedo obbligatorio e di un giorno del congedo facoltativo del padre.


 

Legge di Bilancio 2022: novità per Bonus R&S e Mezzogiorno

 


La L. n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022), pubblicata nella G.U. 31 dicembre 2021, n. 310 – Suppl. Ordinario n. 49, ha prorogato e rimodulato il credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, introdotto dall’art. 1, co. 198 della Legge di Bilancio 2020 ed ha modificato la disciplina del credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni del Mezzogiorno al fine di adeguare la mappa dei territori beneficiari alla nuova Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 (art. 1, co. 45 e 175, L. n. 234/2021).

Bonus R&S

La Legge di Bilancio 2022 ha prorogato e rimodulato, con tempistiche, misure e limiti massimi differenziati in funzione del tipo di investimento, i crediti d’imposta per:


– attività di ricerca e sviluppo (nel 2022 è pari al 20%, con limite di credito fissato a 4 milioni di euro; dal 2023 e fino al 2031 scende al 10%, nel limite annuale di 5 milioni di euro);


– attività di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica (fino al 2023 è pari al 10%, negli anni 2024 e 2025 scende al 5%, con limite annuale unico di 2 milioni di euro);


– altre attività innovative per obiettivi di transizione ecologica o innovazione digitale 4.0 (nel 2022 è pari al 15%, con limite di 2 milioni di euro; nel 2023 scende al 10%, con limite di 4 milioni di euro; negli anni 2024 e 2025 cala ulteriormente al 5%, sempre con limite annuale di 4 milioni di euro).

Bonus Mezzogiorno

In relazione al bonus Mezzogiorno, la Legge di Bilancio 2022 ha sostanzialmente modificato la disciplina contenuta nella Legge di Stabilità 2016 sul l credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni del Mezzogiorno.


Fine ultimo della manovra finanziaria è quello di adeguare la mappa dei territori beneficiari alla nuova Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027. Ne consegue, in particolare, che agli investimenti in Molise potrà applicarsi un’intensità di credito superiore rispetto a quella usata fin’ora.